IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37 1. L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37 e' cosi' sostituito: "Art. 4. Composizione della Commissione 1. La Commissione regionale di bioetica e' composta da: a) n. 2 consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza; b) n. 1 docente/esperto di bioetica; c) n. 9 docenti/esperti di cui: n. 2 in filosofia morale, n. 1 in storia delle idee filosofiche e scientifiche, n. 1 in storia delle religioni, n. 1 in antropologia, n. 1 in sociologia, n. 3 in scienze giuridiche; d) n. 1 giornalista; n. 1 psicologo; n. 1 biologo; n. 1 infermiere; n. 1 ostetrico; n. 1 avvocato; n. 1 veterinario; n. 1 farmacista; e) il Difensore civico nella Regione Toscana; f) n. 1 medico legale; n. 1 medico psichiatra; n. 1 medico ostetrico; n. 1 medico genetista; n. 1 medico oncologo; n. 1 medico infettivologo; n. 1 medico rianimatore; n. 1 medico pediatra; n. 1 medico specialista in chirurgia; n. 1 medico farmacologo; n. 1 medico esperto in organizzazione sanitaria; n. 1 medico di medicina generale; g) n. 2 rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici di cui un Presidente di ordine provinciale ed un esperto in etica medica. 2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Commissione coloro che sono stati designati a norma del successivo comma. 3. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dal Consiglio regionale, sulla base, per quanto riguarda i componenti di cui alle lettere b) e c), di una proposta della Giunta regionale. I componenti di cui alla lettera d) dai rispettivi ordini e collegi professionali fra i propri iscritti operanti nei settori maggiormente interessati alle tematiche bioetiche. I componenti di cui alle lettere f) e g) dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici. 4. La composizione della Commissione puo' essere integrata, in ordine all'esame di particolari problemi con implicazioni di carattere religioso, con rappresentanti delle relative confessioni religiose ed in ordine a particolari tematiche disciplinari, con ulteriori esperti di settore secondo le modalita' di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5. 5. I membri che integrano la Commissione non hanno diritto di voto. 6. La nomina dei membri della Commissione e le relative designazioni sono rinnovate all'inizio di ogni legislatura".