IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37
 
   1.  L'art.  4  della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 4.
                   Composizione della Commissione
 
   1. La Commissione regionale di bioetica e' composta da:
     a)  n. 2 consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale
di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza;
     b) n. 1 docente/esperto di bioetica;
     c) n. 9 docenti/esperti di cui: n. 2 in filosofia morale,  n.  1
in storia delle idee filosofiche e scientifiche, n. 1 in storia delle
religioni,  n. 1 in antropologia, n. 1 in sociologia, n. 3 in scienze
giuridiche;
     d) n. 1 giornalista;
     n. 1 psicologo;
     n. 1 biologo;
     n. 1 infermiere;
     n. 1 ostetrico;
     n. 1 avvocato;
     n. 1 veterinario;
     n. 1 farmacista;
     e) il Difensore civico nella Regione Toscana;
      f) n. 1 medico legale;
     n. 1 medico psichiatra;
     n. 1 medico ostetrico;
     n. 1 medico genetista;
     n. 1 medico oncologo;
     n. 1 medico infettivologo;
     n. 1 medico rianimatore;
     n. 1 medico pediatra;
     n. 1 medico specialista in chirurgia;
     n. 1 medico farmacologo;
     n. 1 medico esperto in organizzazione sanitaria;
     n. 1 medico di medicina generale;
     g) n. 2 rappresentanti della Federazione regionale degli  ordini
dei  medici  di cui un Presidente di ordine provinciale ed un esperto
in etica medica.
   2. Il Presidente della  Giunta  regionale,  con  proprio  decreto,
nomina  a far parte della Commissione coloro che sono stati designati
a norma del successivo comma.
   3. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dal
Consiglio regionale, sulla base, per quanto riguarda i componenti  di
cui  alle  lettere b) e c), di una proposta della Giunta regionale. I
componenti di cui alla lettera d) dai  rispettivi  ordini  e  collegi
professionali fra i propri iscritti operanti nei settori maggiormente
interessati  alle  tematiche  bioetiche.  I  componenti  di  cui alle
lettere f) e g) dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici.
   4. La composizione della Commissione  puo'  essere  integrata,  in
ordine   all'esame   di  particolari  problemi  con  implicazioni  di
carattere religioso, con rappresentanti  delle  relative  confessioni
religiose  ed  in  ordine  a  particolari tematiche disciplinari, con
ulteriori esperti di settore secondo le modalita' di cui ai commi 6 e
7 dell'art. 5.
   5. I membri che integrano la  Commissione  non  hanno  diritto  di
voto.
   6.   La   nomina  dei  membri  della  Commissione  e  le  relative
designazioni sono rinnovate all'inizio di ogni legislatura".