IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                        NORME PER IL RIORDINO
                  DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della  legge  27  ottobre  1992, n. 421", come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito indicato come decreto
delegato, la presente legge:
     a) ridetermina gli ambiti territoriali  delle  unita'  sanitarie
locali;
     b)  dispone  modalita' e tempi per la costituzione delle aziende
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
     c) disciplina gli organi delle costituende aziende;
     d) disciplina le modalita' di elezione, la  composizione  ed  il
funzionamento del consiglio dei sanitari delle stesse aziende;
     e) individua gli strumenti della programmazione regionale;
     f)  definisce  le  modalita' di partecipazione degli enti locali
alla  programmazione  sanitaria,  nonche'   la   partecipazione   dei
cittadini e la tutela dei diritti dell'utenza;
     g)  definisce  le  modalita'  per il concorso delle universita',
degli enti nazionali di ricerca e del volontariato alla realizzazione
delle finalita' del servizio sanitario regionale;
     h) indica i criteri di integrazione delle funzioni sanitarie con
quelle di assistenza sociale di competenza degli enti locali.