IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito indicato come decreto delegato, la presente legge: a) ridetermina gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali; b) dispone modalita' e tempi per la costituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; c) disciplina gli organi delle costituende aziende; d) disciplina le modalita' di elezione, la composizione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari delle stesse aziende; e) individua gli strumenti della programmazione regionale; f) definisce le modalita' di partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria, nonche' la partecipazione dei cittadini e la tutela dei diritti dell'utenza; g) definisce le modalita' per il concorso delle universita', degli enti nazionali di ricerca e del volontariato alla realizzazione delle finalita' del servizio sanitario regionale; h) indica i criteri di integrazione delle funzioni sanitarie con quelle di assistenza sociale di competenza degli enti locali.