(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 28 giugno 1994)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera  g)  del  comma  1  dell'articolo  4  della  legge
provinciale 1 giugno 1983, n. 13, e' cosi' sostituita:
    "  g)  la  difesa  dell'equilibrio  ecologico  e della salute nel
contesto di una sana ed equilibrata gestione del rapporto fra uomo ed
ambiente".
   2. Dopo la lettera h) del comma  1  dell'articolo  4  della  legge
provinciale n. 13/1983 sono inserite le seguenti lettere:
    "h-   bis)   iniziative   atte   a   contrastare  i  processi  di
emarginazione giovanile;
    h- ter)  la  formazione,  l'aggiornamento  e  la  consulenza  per
giovani chiamati a far parte di assemblee, comitati, gruppi di lavoro
ed  altri  organismi  nei  settori  della  scuola, del lavoro e della
famiglia;
     h- quater) informazione e consulenza sul servizio militare e sul
servizio civile ricorrendo anche alla collaborazione di  esperti  del
settore".