(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 28 giugno 1994) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13, e' cosi' sostituita: " g) la difesa dell'equilibrio ecologico e della salute nel contesto di una sana ed equilibrata gestione del rapporto fra uomo ed ambiente". 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13/1983 sono inserite le seguenti lettere: "h- bis) iniziative atte a contrastare i processi di emarginazione giovanile; h- ter) la formazione, l'aggiornamento e la consulenza per giovani chiamati a far parte di assemblee, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi nei settori della scuola, del lavoro e della famiglia; h- quater) informazione e consulenza sul servizio militare e sul servizio civile ricorrendo anche alla collaborazione di esperti del settore".