IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5319 del 6 settembre 1993; EMANA il seguente: Regolamento di esecuzione all'art. 32 della legge provinciale n. 39/1992 sugli interventi di politica attiva del lavoro. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 5 ottobre 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1994 Registro 1, foglio 134 - MARINARO REGOLAMENTO DI ESECUZlONE DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 39 Art. 1. Contributi per attivita' di formazione 1. Hanno diritto ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le associazioni e le istituzioni con sede in Provincia di Bolzano che: a) hanno fra i fini statutari quello della rappresentanza degli interessi dei lavoratori; b) svolgono almeno cinquecento ore all'anno di attivita' formativa o, nel caso di seminari e convegni, organizzano almeno quindici manifestazioni all'anno con una presenza media di almeno quindici partecipanti; c) garantiscono liberta' di partecipazione alle attivita' promosse a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi; d) operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi; e) concordano con il personale docente e con i partecipanti alle attivita' di formazione la programmazione e l'attuazione delle stesse; f) non perseguono fini di lucro. 2. Possono beneficiare dei contributi anche le associazioni ed istituzioni che non raggiungono i limiti indicati alla lettera b) del comma 1, sempreche' garantiscano liberta' di partecipazione a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi, non perseguano scopi di lucro e diano opportune garanzie di continuita'. 3. Gli interventi formativi devono mirare ad impartire, secondo appropriati principi didattici e metodologici, da parte di personale qualificato, conoscenze di carattere professionale, sindacale o comunque attinenti al mercato del lavoro. 4. L'unita' temporale di formazione deve avere una durata minima di quarantacinque minuti. Ad una unita' temporale di formazione devono partecipare almeno otto persone.