IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  5319  del  6
settembre 1993;
 
                                EMANA
                            il seguente:
 
   Regolamento  di  esecuzione all'art. 32 della legge provinciale n.
39/1992 sugli interventi di politica attiva del lavoro.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 5 ottobre 1993
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1994
Registro 1, foglio 134 - MARINARO
 
             REGOLAMENTO DI ESECUZlONE DELL'ARTICOLO 32
           DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 39
                               Art. 1.
               Contributi per attivita' di formazione
 
   1.  Hanno diritto ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 32
della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le associazioni e le
istituzioni con sede in Provincia di Bolzano che:
     a) hanno fra i fini statutari quello della rappresentanza  degli
interessi dei lavoratori;
     b)   svolgono  almeno  cinquecento  ore  all'anno  di  attivita'
formativa o, nel caso di  seminari  e  convegni,  organizzano  almeno
quindici  manifestazioni  all'anno  con  una presenza media di almeno
quindici partecipanti;
     c)  garantiscono  liberta'  di  partecipazione  alle   attivita'
promosse a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi;
     d)   operano   in  modo  continuativo  sulla  base  di  regolari
programmi;
     e) concordano con il personale docente e con i partecipanti alle
attivita'  di  formazione  la  programmazione  e  l'attuazione  delle
stesse;
     f) non perseguono fini di lucro.
   2.  Possono  beneficiare  dei  contributi anche le associazioni ed
istituzioni che non raggiungono i limiti indicati alla lettera b) del
comma 1, sempreche' garantiscano liberta' di partecipazione a tutti i
lavoratori, rendendo pubblici i programmi, non  perseguano  scopi  di
lucro e diano opportune garanzie di continuita'.
   3.  Gli  interventi  formativi devono mirare ad impartire, secondo
appropriati principi didattici e metodologici, da parte di  personale
qualificato,  conoscenze  di  carattere  professionale,  sindacale  o
comunque attinenti al mercato del lavoro.
   4. L'unita' temporale di formazione deve avere una  durata  minima
di  quarantacinque  minuti.  Ad  una  unita'  temporale di formazione
devono partecipare almeno otto persone.