IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6049 del 4 ottobre 1993 EMANA il seguente: Regolamento di esecuzione all'art. 56 della legge provinciale n. 39/1992. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 3 dicembre 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1994 Registro 3, foglio 9 - MARINARO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ARTICOLO 56 DELLA PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 39 Art. 1. 1. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed i relativi recapiti periodici, prima di provvedere all'avviamento di lavoratori non residenti in provincia di Bolzano devono effettuare l'accertamento di indisponibilita' di lavoratori residenti ed iscritti nelle liste di collocamento secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal presente regolamento di esecuzione.