IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6049 del 4
ottobre 1993
 
                                EMANA
 
il seguente:
   Regolamento di esecuzione all'art. 56 della legge  provinciale  n.
39/1992.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 3 dicembre 1993
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1994
Registro 3, foglio 9 - MARINARO
 
              REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ARTICOLO 56
              DELLA PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 39
                                Art. 1.
 
   1.  L'ufficio  provinciale del lavoro e della massima occupazione,
le sezioni circoscrizionali per  l'impiego  ed  i  relativi  recapiti
periodici,  prima  di  provvedere  all'avviamento  di  lavoratori non
residenti in provincia di Bolzano devono effettuare l'accertamento di
indisponibilita' di lavoratori residenti ed iscritti nelle  liste  di
collocamento secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal presente
regolamento di esecuzione.