IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6560 del 25 ottobre 1993. EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Il comma 13 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, e' cosi' sostituito: "Art. 19. 13. 1 proprietari di serbatoi o contenitori di sostanze inquinanti di capacita' pari o superiore a 500 litri realizzati prima del 7 novembre 1973, data di entrata in vigore della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, devono realizzare entro i seguenti termini le strutture e i dispositivi di protezione di cui ai precedenti commi: - Serbatoi ubicati nelle zone di rispetto B di acque potabili e ove queste non siano ancora istituite, ubicati a distanza inferiore a 100 m da pozzi e a 200 m da sorgenti situate a valle - entro il 31 dicembre 1988; - serbatoi realizzati prima del 31 dicembre 1961 entro il 31 dicembre 1989; - serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1964 e serbatoi ubicati nelle zone di rispetto C di acque potabili - entro il 31 dicembre 1990; - serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1965 e il 31 dicembre 1967 - entro il 31 dicembre 1991; - serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1968 e il 31 dicenlbre 1970 - entro il 31 dicembre 1992; - serbatoi realizzati successivamente all'1 gennaio 1971 - entro il 31 dicembre 1994; - serbatoi con rivestimento interno di resina, non rispondenti ai vincoli di cui al comma 5 lettera b), entro il 31 dicembre 1995. I proprietari di aziende zootecniche con numero di capi pari o superiore a 50 U.B.A. devono adeguare il deposito dello stallatico alle disposizioni di cui al precedente comma 9 entro il termine massimo del 31 dicembre 1988. E' fatta salva la facolta' del sindaco di prescrivere, in caso di pericolo di inquinamenti, anche l'adeguamento di depositi di stallatico di aziende zootecniche con numero di capi inferiore a 50 U.B.A., come pure di prescrivere l'adeguamento di serbatoi o contenitori nonche di depositi dello stallatico entro termini piu' brevi." Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 dicembre 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1994 Registro n. 1, foglio n. 141 - MARINARO