IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Viste  le  deliberazioni  della  Giunta  provinciale n. 7568 del 6
dicembre 1993 e n. 8611 del 30 dicembre 1993;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17 e' cosi' sostituito:
    "1.  Si intendono autosufficienti coloro, che sia pure con ausili
tecnici, hanno sufficiente autonomia di movimento  e  si  trovano  in
condizioni  psicofisiche  che  non richiedano continua assistenza del
personale ne' continue cure medico infermieristiche".
   2. Dopo l'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  6  marzo  1974,  n. 17, e' inserito il seguente articolo
8-bis:
 
                            "Art. 8-bis.
           Criteri per la valutazione dell'autosufficienza
           totale o parziale o per la non autosufficienza
 
   1. L'autosufficienza totale, l'autosufficienza parziale e  la  non
autosufficienza  degli ospiti delle case di riposo e' accertata da un
collegio composto da  un'infermiera  e  da  un'assistente  geriatrica
operanti  nella  casa  di riposo, in base al questionario allegato al
presente decreto.
   2. Sussiste lo stato di:
     a)  totale  autosufficienza,  se  le  singole  voci  di  cui  al
questionario diano una somma inferiore a quaranta punti;
     b)  parziale  autosufficienza,  se  le  singole  voci  di cui al
questionario diano una somma rispettivamente  uguale  o  superiore  a
quaranta e inferiore a sessanta punti;
     c) non autosufficienza se le singole voci di cui al questionario
allegato  diano  una  somma  rispettivamente  uguale  o  superiore  a
sessanta".
   3. Dopo l'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 6 marzo 1974, n. 17, sono inseriti i seguenti articoli 9-
bis e 9-ter.
 
                            "Art. 9-bis.
                          P e r s o n a l e
 
   1. La casa di riposo e' dotata del seguente personale:
     a)  un  addetto all'amministrazione ogni quaranta posti letto in
caso di casa di riposo autonoma;
     b) da un minimo di uno ad un massimo di due addetti  ai  servizi
generali ed ausiliari ogni dieci posti letto;
     c) assistenti geriatrici e familiari:
     1) uno ogni dieci persone autosufficienti;
     2) uno ogni cinque persone parzialmente autosufficienti;
     3) uno ogni 2,5 persone non autosufficienti;
     d) operatori per il tempo libero:
     1)  uno ogni cinquanta posti letto per persone autosufficienti e
parzialmente autosufficienti;
     2)  uno  ogni  venticinque   posti   letto   per   persone   non
autosufficienti;
     e) infermieri professionali o generici:
     1)  uno  ogni  venti  posti  letto per persone autosufficienti e
parzialmente autosufficienti;
     2) uno ogni dieci posti letto per persone  non  autosufficienti.
Questo  rapporto  puo'  essere portato fino ad un rapporto massimo di
uno a quattro. In tal caso il rapporto  del  personale  di  cui  alla
lettera c) deve essere proporzionalmente ridotto;
     f) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista
o   massaggiatore   ogni  venticinque  posti-letto  per  persone  non
autosufficienti ogni cinquanta posti letto per  persone  parzialmente
autosufficienti e autosufficienti;
     g)  un  ergoterapista  e/o  logopedista  in misura adeguata alle
esigenze degli ospiti anche attraverso  l'utilizzo  di  un  operatore
presso piu' di una struttura.
    2.  L'assistenza  medica  e'  garantita  in  misura adeguata alle
esigenze degli ospiti.
   3. I posti in organico di cui al  comma  1,  lettera  c),  possono
essere  coperti fino al cinquanta per cento mediante personale non in
possesso del diploma di assistente geriatrico e familiare.
   4. Per il  periodo  di  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  disposizione  si puo' prescindere dalla copertura dei posti
di cui al comma 1, lettere f) e g).
   5. Gli standards minimi di personale di cui al comma 1 lettere c),
d) ed e) devono essere attuati entro il  31  dicembre  1995.  Fino  a
questa   data  la  dotazione  minima  di  personale  e'  fissata  con
deliberazione della Giunta provinciale.