IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7568 del 6 dicembre 1993 e n. 8611 del 30 dicembre 1993; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17 e' cosi' sostituito: "1. Si intendono autosufficienti coloro, che sia pure con ausili tecnici, hanno sufficiente autonomia di movimento e si trovano in condizioni psicofisiche che non richiedano continua assistenza del personale ne' continue cure medico infermieristiche". 2. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e' inserito il seguente articolo 8-bis: "Art. 8-bis. Criteri per la valutazione dell'autosufficienza totale o parziale o per la non autosufficienza 1. L'autosufficienza totale, l'autosufficienza parziale e la non autosufficienza degli ospiti delle case di riposo e' accertata da un collegio composto da un'infermiera e da un'assistente geriatrica operanti nella casa di riposo, in base al questionario allegato al presente decreto. 2. Sussiste lo stato di: a) totale autosufficienza, se le singole voci di cui al questionario diano una somma inferiore a quaranta punti; b) parziale autosufficienza, se le singole voci di cui al questionario diano una somma rispettivamente uguale o superiore a quaranta e inferiore a sessanta punti; c) non autosufficienza se le singole voci di cui al questionario allegato diano una somma rispettivamente uguale o superiore a sessanta". 3. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, sono inseriti i seguenti articoli 9- bis e 9-ter. "Art. 9-bis. P e r s o n a l e 1. La casa di riposo e' dotata del seguente personale: a) un addetto all'amministrazione ogni quaranta posti letto in caso di casa di riposo autonoma; b) da un minimo di uno ad un massimo di due addetti ai servizi generali ed ausiliari ogni dieci posti letto; c) assistenti geriatrici e familiari: 1) uno ogni dieci persone autosufficienti; 2) uno ogni cinque persone parzialmente autosufficienti; 3) uno ogni 2,5 persone non autosufficienti; d) operatori per il tempo libero: 1) uno ogni cinquanta posti letto per persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti; 2) uno ogni venticinque posti letto per persone non autosufficienti; e) infermieri professionali o generici: 1) uno ogni venti posti letto per persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti; 2) uno ogni dieci posti letto per persone non autosufficienti. Questo rapporto puo' essere portato fino ad un rapporto massimo di uno a quattro. In tal caso il rapporto del personale di cui alla lettera c) deve essere proporzionalmente ridotto; f) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni venticinque posti-letto per persone non autosufficienti ogni cinquanta posti letto per persone parzialmente autosufficienti e autosufficienti; g) un ergoterapista e/o logopedista in misura adeguata alle esigenze degli ospiti anche attraverso l'utilizzo di un operatore presso piu' di una struttura. 2. L'assistenza medica e' garantita in misura adeguata alle esigenze degli ospiti. 3. I posti in organico di cui al comma 1, lettera c), possono essere coperti fino al cinquanta per cento mediante personale non in possesso del diploma di assistente geriatrico e familiare. 4. Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione si puo' prescindere dalla copertura dei posti di cui al comma 1, lettere f) e g). 5. Gli standards minimi di personale di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) devono essere attuati entro il 31 dicembre 1995. Fino a questa data la dotazione minima di personale e' fissata con deliberazione della Giunta provinciale.