IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 del 28 marzo 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le cifre 8), 11) e 15) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43 di seguito denominato regolamento di esecuzione sono cosi' sostituite: "8) completare o modificare, se necessario, e sentite le ditte costruttrici, le istruzioni per la manutenzione e comunicare al capo servizio, se del caso anche per iscritto, le modalita' relative alla loro attuazione; 11) depositare, nella sede dell'impianto ed inviare contestualmente all'Ufficio trasporti funiviari, copia del verbale delle prove annuali, di riapertura e straordinarie effettuate sull'impianto, contenente in particolare le prescrizioni impartite al concessionario ed al capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio ed accertare infine l'ottemporanza a quanto prescritto; 15) accertare la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e quella delle teste fuse all'estremita' delle funi e controfirmare gli appositi verbali delle relative operazioni;".