IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3084 del 6 giugno 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dal direttore della ripartizione che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in originale. 3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 4. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, anche durante il corso dello stesso, purche' esecutivi ed efficaci, nei confronti dell'autorita' che e' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il diritto di accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale e' autorizzato dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali. 5. Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. 6. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, anche locali.