IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 recante norme per la disciplina dell'aucupio; Visto che l'art. 3, comma 3, della medesima legge stabilisce che l'esercizio dell'attivita' di cattura di uccelli sia subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed al superamento del relativo esame finale, secondo le modalita' previste del Regolamento di esecuzione; Visto che l'art. 4 della legge stessa prevede che con regolamento di esecuzione da emanarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti il Comitato regionale della caccia, la Commissione di studio sull'avifauna e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, siano disciplinati: a) i mezzi di cattura consentiti e le modalita' di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attivita' di cattura; b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale; tale numero deve essere stabilito annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale e deve comunque concernere piccole quantita' di uccelli; c) i controlli sull'attivita' di cattura; d) le modalita' per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Sentita la Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute del 21 e 30 giugno 1993 e 21 luglio 1993; Vista la nota n. 4386 del 30 agosto 1993 con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, richiamando le proprie circolari emanate in materia di cattura di uccelli successivamente all'entrata in vigore della legge n. 157/1992, ha ritenuto di non poter esprimere un parere favorevole sulla bozza di regolamento predisposto in base alle proposte scaturite dalla Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute sopra riportate; Visto che le circolari emanate dal suddetto Istituto fanno riferimento alla legge n. 157/1992 mentre l'emanando Regolamento deve dare esecuzione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29/1993, che su alcuni specifici argomenti dispone diversamente da quanto e' previsto dalla legge n. 157/192; Sentito il Comitato regionale della caccia il quale nella seduta del 23 settembre 1993 ha espresso parere favorevole ad una formulazione del Regolamento nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nelle circolari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica relativamente ai mezzi da utilizzare, alle caratteristiche delle reti per la cattura, all'obbligo di inanellamento di ciascun soggetto catturato; Ritenuto di inserire nel Regolamento di cui trattasi ulteriori norme restrittive per facilitare il controllo sull'attivita' di gestione degli impianti e sulla cessione dei soggetti catturati; Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'8 giugno 1994; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2684 del 17 giugno 1994; Decreta: E' approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, concernente disciplina dell'aucupio, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 giugno 1994 TRAVANUT Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 22 luglio 1994 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 361 ---------- REGOLAMENTO Art. 1. 1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 e' consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti verticali ed a reti orizzontali individuati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993. 2. L'attivita' disciplinata dal presente Regolamento e' vietata in tutte le zone precluse all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelle previste dall'art. 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Nello svolgimento dell'attivita' di cattura e nella detenzione di cui al presente Regolamento trovano applicazione le norme di cui all'art. 727 del codice penale, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473.