IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 recante norme per la
disciplina dell'aucupio;
   Visto che l'art. 3, comma 3, della medesima legge  stabilisce  che
l'esercizio dell'attivita' di cattura di uccelli sia subordinato alla
frequenza   di  specifici  corsi  organizzati  dalle  Amministrazioni
provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna  selvatica
ed  al  superamento  del  relativo esame finale, secondo le modalita'
previste del Regolamento di esecuzione;
   Visto che l'art. 4 della legge stessa prevede che con  regolamento
di  esecuzione  da  emanarsi  da  parte  del  Presidente della Giunta
regionale, previa  deliberazione  della  Giunta  stessa,  sentiti  il
Comitato   regionale   della   caccia,   la   Commissione  di  studio
sull'avifauna e l'Istituto nazionale per la  fauna  selvatica,  siano
disciplinati:
     a)  i  mezzi  di  cattura  consentiti e le modalita' di gestione
degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il  carattere
selettivo dell'attivita' di cattura;
     b)  i  criteri  per  la  determinazione  del numero di esemplari
catturabili distinto per specie e su base  provinciale;  tale  numero
deve  essere  stabilito  annualmente con decreto del Presidente della
Giunta regionale e deve  comunque  concernere  piccole  quantita'  di
uccelli;
     c) i controlli sull'attivita' di cattura;
     d)  le  modalita'  per  la cessione degli esemplari catturati ai
soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
   Sentita la Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute del 21
e 30 giugno 1993 e 21 luglio 1993;
   Vista la nota n. 4386 del 30 agosto 1993 con la  quale  l'Istituto
nazionale  per  la  fauna selvatica, richiamando le proprie circolari
emanate in materia di cattura di uccelli successivamente  all'entrata
in vigore della legge n. 157/1992, ha ritenuto di non poter esprimere
un  parere  favorevole sulla bozza di regolamento predisposto in base
alle proposte scaturite dalla  Commissione  di  studio  sull'avifauna
nelle sedute sopra riportate;
   Visto  che  le  circolari  emanate  dal  suddetto  Istituto  fanno
riferimento alla legge n. 157/1992 mentre l'emanando Regolamento deve
dare esecuzione alle disposizioni di  cui  alla  legge  regionale  n.
29/1993,  che  su  alcuni specifici argomenti dispone diversamente da
quanto e' previsto dalla legge n. 157/192;
   Sentito il Comitato regionale della caccia il quale  nella  seduta
del   23   settembre  1993  ha  espresso  parere  favorevole  ad  una
formulazione  del  Regolamento  nel  quale  sono  state  recepite  le
indicazioni  contenute nelle circolari dell'Istituto nazionale per la
fauna  selvatica  relativamente  ai   mezzi   da   utilizzare,   alle
caratteristiche   delle   reti   per   la   cattura,  all'obbligo  di
inanellamento di ciascun soggetto catturato;
   Ritenuto di inserire nel Regolamento  di  cui  trattasi  ulteriori
norme  restrittive  per  facilitare  il  controllo  sull'attivita' di
gestione degli impianti e sulla cessione dei soggetti catturati;
   Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e  l'ambiente
nella seduta dell'8 giugno 1994;
   Visto  l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  2684  del  17
giugno 1994;
 
                              Decreta:
 
   E'  approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 1
giugno 1993, n. 29, concernente disciplina  dell'aucupio,  nel  testo
allegato  al  presente  decreto  del  quale  forma parte integrante e
sostanziale.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  sul  Bollettino ufficiale della
Regione.
    Trieste, 30 giugno 1994
 
                              TRAVANUT
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 22 luglio 1994
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n.
361
                             ----------
 
                             REGOLAMENTO
                               Art. 1.
 
   1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n.  29
del  1  giugno  1993  e'  consentito esclusivamente l'uso di impianti
fissi a reti  verticali  ed  a  reti  orizzontali  individuati  dalle
Amministrazioni  provinciali  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, della
medesima legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993.
   2. L'attivita' disciplinata dal presente Regolamento e' vietata in
tutte le zone  precluse  all'esercizio  venatorio,  ad  eccezione  di
quelle previste dall'art. 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
   3.  Nello svolgimento dell'attivita' di cattura e nella detenzione
di cui al presente Regolamento trovano applicazione le norme  di  cui
all'art.  727  del  codice  penale, cosi' come sostituito dall'art. 1
della legge 22 novembre 1993, n. 473.