(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Assegnazione di personale 1. Il personale insegnante in possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e' asegnato con precedenza assoluta alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 concernente "ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento", come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.