(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Assegnazione di personale
 
   1.   Il   personale   insegnante  in  possesso  dell'attestato  di
specializzazione per l'insegnamento di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica  31  ottobre  1975,  n.  970  e  agli
articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e' asegnato
con  precedenza  assoluta  alle  scuole  dell'infanzia provinciali ed
equiparate in  cui  risultino  iscritti  bambini  per  i  quali  sono
adottati   gli   interventi  previsti  dall'articolo  8  della  legge
provinciale 21 marzo  1977,  n.  13  concernente  "ordinamento  della
scuola  dell'infanzia  della  provincia  autonoma  di  Trento",  come
sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre  1988,
n. 34, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.