IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con veicoli a motore in aree a cio' appositamente riservate, per contemperare l'esercizio di tali attivita' a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dall'ambiente naturale.