IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  promuove  e  disciplina  la  circolazione
fuoristrada con  veicoli  a  motore  in  aree  a  cio'  appositamente
riservate,  per  contemperare  l'esercizio  di  tali attivita' a fini
turistici  e  sportivi  con  le  esigenze  di  tutela   dall'ambiente
naturale.