IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
    Istituzione della commissione consultiva sull'attivita' della
     Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali
 
   1.  E'  istituita  la  commissione  consultiva  sull'attivita'  di
vigilanza  e  tutela sugli enti locali, quale organo consultivo della
Giunta provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui  al
numero  5)  del  primo  comma  dell'articolo 54 del testo unico delle
leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige  di  cui  al
decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e del
capo XIl della legge regionale  4  gennaio  1993,  n.  1  concernente
"Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige".
   2. La Giunta provinciale acquisisce il parere della commissione di
cui   al  comma  1  nell'ambito  dell'istruttoria  per  il  controllo
preventivo di legittimita' delle deliberazioni  di  cui  all'articolo
51,  comma  1,  della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. La Giunta
provinciale  acquisisce   inoltre   il   parere   della   commissione
nell'ambito  dell'istruttoria  sulla legittimita' delle deliberazioni
di cui ai commi 2 e  4  dell'articolo  51  della  legge  regionale  4
gennaio  1993,  n.  1,  sottoposte al controllo, nonche' in ordine ai
provvedimenti di cui agli articoli  58  e  59  della  medesima  legge
regionale.
   3.  La  Giunta  provinciale puo' inoltre acquisire il parere della
commissione  su  ogni   altro   argomento   attinente   all'attivita'
amministrativa dei comuni e degli altri enti locali.
   4. La richiesta dei pareri e' disposta dal Presidente della Giunta
provinciale  o,  per  sua delega, dall'assessore provinciale cui sono
attribuiti gli affari in materia di enti locali.
   5. I pareri di cui ai commi 2 e  3  sono  resi  entro  il  termine
fissato  dalla  Giunta provinciale tenuto conto dei termini stabiliti
per l'esercizio del controllo  o  per  l'adozione  dei  provvedimenti
previsti dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1.
   6.  Ove  il  parere  della  commissione  non  sia reso nel termine
fissato  ai  sensi  del  comma  5  la  Giunta  provinciale   provvede
prescindendo dal parere medesimo.
   7.  Gli  atti  della Giunta provinciale assunti in difformita' dal
parere della commissione devono contenere la relativa motivazione.