IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Istituzione della commissione consultiva sull'attivita' della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali 1. E' istituita la commissione consultiva sull'attivita' di vigilanza e tutela sugli enti locali, quale organo consultivo della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al numero 5) del primo comma dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e del capo XIl della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige". 2. La Giunta provinciale acquisisce il parere della commissione di cui al comma 1 nell'ambito dell'istruttoria per il controllo preventivo di legittimita' delle deliberazioni di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. La Giunta provinciale acquisisce inoltre il parere della commissione nell'ambito dell'istruttoria sulla legittimita' delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sottoposte al controllo, nonche' in ordine ai provvedimenti di cui agli articoli 58 e 59 della medesima legge regionale. 3. La Giunta provinciale puo' inoltre acquisire il parere della commissione su ogni altro argomento attinente all'attivita' amministrativa dei comuni e degli altri enti locali. 4. La richiesta dei pareri e' disposta dal Presidente della Giunta provinciale o, per sua delega, dall'assessore provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di enti locali. 5. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono resi entro il termine fissato dalla Giunta provinciale tenuto conto dei termini stabiliti per l'esercizio del controllo o per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. 6. Ove il parere della commissione non sia reso nel termine fissato ai sensi del comma 5 la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere medesimo. 7. Gli atti della Giunta provinciale assunti in difformita' dal parere della commissione devono contenere la relativa motivazione.