IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La presente legge disciplina, per quanto  di  competenza  della
Regione, le attivita' degli agenti di affari in mediazione.