IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Convitti e collegi 1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 9 della legge regionale 1 giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta e ospiti, durante l'anno scolastico, di istituti o collegi presenti sul territorio valdostano in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per la frequenza della scuola elementare, media inferiore o superiore. 2. I contributi potranno avere carattere annuale, mensile o una tantum e potranno essere erogati direttamente alla direzione dell'istituto o collegio previa delega da parte della famiglia del minore interessato.