IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                         Convitti e collegi
 
   1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 9  della
legge  regionale  1  giugno  1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai
minori) sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta
e ospiti, durante l'anno scolastico, di istituti o  collegi  presenti
sul  territorio  valdostano  in regime convittuale, semiconvittuale o
esterno per la frequenza della scuola elementare, media  inferiore  o
superiore.
   2.  I  contributi  potranno avere carattere annuale, mensile o una
tantum  e  potranno  essere  erogati  direttamente   alla   direzione
dell'istituto  o  collegio  previa delega da parte della famiglia del
minore interessato.