IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1.  I contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale
28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella  vita
sociale   delle   persone   con   difficolta'  psichiche,  fisiche  e
sensoriali)  sono  diretti  a   persone   con   incapacita'   motorie
permanenti,  titolari di patente di categoria F, oppure, ai sensi del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  265  (Nuovo  codice  della
strada),  come  modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, titolari di patente automobilistica di categoria  A,  B  e  C
speciali, residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta.