IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. D e s t i n a t a r i 1. I contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficolta' psichiche, fisiche e sensoriali) sono diretti a persone con incapacita' motorie permanenti, titolari di patente di categoria F, oppure, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 265 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, titolari di patente automobilistica di categoria A, B e C speciali, residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta.