IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attivita' culturali e favorisce il piu' ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative. 2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di identita', di valori e di interessi culturali.