IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione
di  attivita'  culturali  e  favorisce il piu' ampio pluralismo delle
espressioni e delle iniziative.
   2. A tal fine  la  Regione  valorizza  i  soggetti  che  esprimono
organizzazione  e aggregazione di identita', di valori e di interessi
culturali.