(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 1994)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto   il   regolamento   di   esecuzione  per  le  strutture  di
accoglimento residenziale per finalita'  assistenziali  previsto  dai
commi  3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33
e successive modifiche ed integrazioni,  approvato  con  D.P.G.R.  14
febbraio  1990,  n.  083/Pres.,  registrato alla Corte dei conti il 5
aprile 1990, registro n. 7, foglio n. 155;
   Viste  le  successive  modifiche  ed  integrazioni apportate con i
decreti n. 0452/Pres. dell'11 settembre 1991, registrato  alla  Corte
dei  conti  l'8  novembre  1991,  registro  n.  28, foglio n. 349, n.
0220/Pres., del 30 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 22
giugno 1992, registro n. 16, foglio n. 371  e  n.  0303/Pres.  del  5
luglio  1993,  registrato  alla  Corte  dei  conti il 30 luglio 1993,
registro n. 16, foglio n. 74;
   Considerata  l'opportunita'  di  introdurre  alcune  modifiche   a
seguito delle verifiche sull'applicabilita' del regolamento stesso;
   Ritenuto,  opportuno,  tra  l'altro,  adeguarsi al principio della
semplificazione dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  della  legge
regionale  28  agosto  1992,  n.  29,  art.  26,  comma 1, per quanto
riguarda l'accertamento del possesso dei  requisiti  minimi  e  della
documentazione  richiesta,  adottando  - in materia - quanto previsto
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;
   Ritenuto conseguentemente necessario prorogare  il  termine  della
presentazione delle domande;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 2156 del 27
maggio 1964;
 
                              Decreta:
 
   1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 del "Regolamento di esecuzione per le
strutture di accoglimento residenziale per  finalita'  assistenziali"
sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  Entro  il  30 settembre 1994 le strutture di ospitalita' gia'
funzionanti, comprese quelle inserite nell'elenco previsto  dall'art.
14,  comma  8,  della  legge  regionale  3  giugno  1981, n. 35, come
sostitutio dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1984,  n.  31,
anche  se  interessate da un progetto di ristrutturazione in corso di
attuazione,  devono  inoltrare  domanda  alla   Direzione   regionale
dell'assistenza  sociale  e  in  copia  al sindaco del comune dove la
struttura e' ubicata, per la conferma dell'idoneita'.
   2. Il sindaco del comune interessato, entro  trenta  giorni  dalla
data  di  ricezione  della  domanda  di  cui  al  comma 1, invia alla
Direzione regionale dell'assistenza sociale  il  proprio  parere;  il
silenzio   equivale   ad   assenso   alla   conferma  dell'idoneita';
successivamente  la  Direzione  regionale   dell'assistenza   sociale
provvede  sulla  domanda, dandone comunicazione al presentatore della
stessa e al comune interessato; la conferma e' data in  presenza  dei
requisiti  minimi  di cui al comma 4 o di un programma di adeguamento
per lavori da realizzare entro un prefissato  termine.  Le  strutture
gia'  funzionanti  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti al comma 4
attestano la sussistenza dei requisiti stessi e della  documentazione
richiesta,  con  atto  di notorieta' ovvero dichiarazione sostitutiva
dello stesso, resa dal responsabile della struttura ai  sensi  e  per
gli  effetti  del  combinato disposto degli articoli 4, 20 e 26 della
legge 4 gennaio 1968, n.  15,  da  unire  alla  domanda  di  conferma
dell'idoneita'".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, 9 giugno 1994
 
                              TRAVANUT
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 5 luglio 1994
Atti  della  regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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