(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres., registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1990, registro n. 7, foglio n. 155; Viste le successive modifiche ed integrazioni apportate con i decreti n. 0452/Pres. dell'11 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991, registro n. 28, foglio n. 349, n. 0220/Pres., del 30 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1992, registro n. 16, foglio n. 371 e n. 0303/Pres. del 5 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1993, registro n. 16, foglio n. 74; Considerata l'opportunita' di introdurre alcune modifiche a seguito delle verifiche sull'applicabilita' del regolamento stesso; Ritenuto, opportuno, tra l'altro, adeguarsi al principio della semplificazione dell'azione amministrativa, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, art. 26, comma 1, per quanto riguarda l'accertamento del possesso dei requisiti minimi e della documentazione richiesta, adottando - in materia - quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15; Ritenuto conseguentemente necessario prorogare il termine della presentazione delle domande; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2156 del 27 maggio 1964; Decreta: 1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 del "Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali" sono sostituiti dai seguenti: "1. Entro il 30 settembre 1994 le strutture di ospitalita' gia' funzionanti, comprese quelle inserite nell'elenco previsto dall'art. 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostitutio dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, anche se interessate da un progetto di ristrutturazione in corso di attuazione, devono inoltrare domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale e in copia al sindaco del comune dove la struttura e' ubicata, per la conferma dell'idoneita'. 2. Il sindaco del comune interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 1, invia alla Direzione regionale dell'assistenza sociale il proprio parere; il silenzio equivale ad assenso alla conferma dell'idoneita'; successivamente la Direzione regionale dell'assistenza sociale provvede sulla domanda, dandone comunicazione al presentatore della stessa e al comune interessato; la conferma e' data in presenza dei requisiti minimi di cui al comma 4 o di un programma di adeguamento per lavori da realizzare entro un prefissato termine. Le strutture gia' funzionanti in possesso dei requisiti stabiliti al comma 4 attestano la sussistenza dei requisiti stessi e della documentazione richiesta, con atto di notorieta' ovvero dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa dal responsabile della struttura ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da unire alla domanda di conferma dell'idoneita'". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 giugno 1994 TRAVANUT Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 5 luglio 1994 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 328