IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
 
   1.  La  presente  legge  detta  norme  per la tutela dell'ambiente
esterno ed abitativo e per la salvaguardia della salute  pubblica  da
alterazioni  conseguenti  all'inquinamento  acustico  proveniente  da
sorgenti sonore, fisse o mobili e per la riqualificazione ambientale.
   2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli
ambienti di lavoro, le attivita' aeroportuali e quelle destinate alla
difesa nazionale.
   3. Il coordinamento con  gli  obiettivi  generali  della  politica
ambientale  regionale  e'  assicurato  dal "Progetto Ambiente" di cui
alla legge regionale 11 settembre 1991 n.  26  (progetto  ambiente  e
partecipazione   alla   societa'  regionale  per  l'ambiente)  ed  in
particolare dal sotto-progetto "Aria e Rumore"  di  cui  all'art.  3,
comma 3, lett. c) della legge citata.