IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Campo di applicazione e finalita' 1. La presente legge detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo e per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili e per la riqualificazione ambientale. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro, le attivita' aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale. 3. Il coordinamento con gli obiettivi generali della politica ambientale regionale e' assicurato dal "Progetto Ambiente" di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla societa' regionale per l'ambiente) ed in particolare dal sotto-progetto "Aria e Rumore" di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) della legge citata.