IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico 1. All'art. 37 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 sono aggiunti i commi: "1-bis. La provincia puo' altresi' stipulare convenzioni con organismi aventi una elevata qualificazione nel settore e che siano: a) organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipi, ovvero organismi di emanazione delle stesse; b) enti di natura internazionale che intrattengono rapporti col governo italiano; c) enti istituiti da paesi dell'Unione europea; 1-ter. Nella redazione delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, la Provincia si uniforma alle eventuali indicazioni disposte dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 18, lettera c), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2-bis. Gli organismi di cui al comma 1- bis devono possedere i requisiti a), b), c), f) di cui al comma 3". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 4 luglio 1994 FERRERO