IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Soggetti ed attivita' ammissibili a contributo 1. Sono concessi contributi alle piccole e medie imprese che svolgono: a) attivita' di vendita al dettaglio in sede fissa dei generi di cui alle tabelle merceologiche: I, II, III, IV, V, VI, VII e IX, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 375 del 4 agosto 1988; b) attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei generi di cui alle tabelle merceologiche specificate alla lettera a); c) attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche annessa a locali di intrattenimento, di svago, o a stabilimenti balneari; d) attivita' di vendita all'ingrosso nei mercati annonari; e) attivita' di rivendita esclusiva di giornali e riviste. 2. I limiti di merceologia e di attivita' previsti, rispettivamente, al comma 1, lettere a) ed e) non si applicano qualora l'impresa sia esercitata in comuni non costieri con popolazione inferiore a mille abitanti. 3. Per piccole e medie imprese debbono intendersi ai fini della presente legge: a) le imprese individuali; b) le societa' di persone con un numero di soci non superiore a cinque; c) le societa' cooperative di consumo, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche. 4. I soggetti indicati al comma 3 non devono occupare piu' di cinque dipendenti esclusi i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti. 5. I beneficiari dei contributi devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da almeno tre anni, a meno che non svolgano l'attivita' stessa nei comuni di cui al comma 2. 6. In caso di subingresso, le iniziative di cui all'art. 2 sono ammesse ai benefici della presente legge qualora siano decorsi almeno tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' al dante causa.