IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Costituzione gruppi di lavoro
 
   1.  Allo  scopo  di  gestire interventi regionali a sostegno dello
sviluppo economico ed occupazionale, da attuare nel 1994 e nel  1995,
nelle  materie  di  competenza  della  Regione,  la  Giunta regionale
costituisce  appositi  gruppi  di  lavoro,  formati  da  soggetti  in
possesso  di  specifiche ed adeguate professionalita', in particolare
nei campi delle attivita' produttive e  delle  politiche  attive  del
lavoro,  affidandosi  di  norma ad enti, societa' ed organismi cui la
Regione a qualunque titolo partecipa.
   2. Qualora per la costituzione dei gruppi di lavoro ci si  avvalga
di  rapporti  di  lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 23 e 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   3. La Giunta regionale definisce  ed  approva  i  programmi  degli
interventi  ed  i  relativi  gruppi  di lavoro, nonche' gli eventuali
disciplinari di incarico ai sensi dell'art. 24 della legge  regionale
8 settembre 1993, n. 45.