IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Costituzione gruppi di lavoro 1. Allo scopo di gestire interventi regionali a sostegno dello sviluppo economico ed occupazionale, da attuare nel 1994 e nel 1995, nelle materie di competenza della Regione, la Giunta regionale costituisce appositi gruppi di lavoro, formati da soggetti in possesso di specifiche ed adeguate professionalita', in particolare nei campi delle attivita' produttive e delle politiche attive del lavoro, affidandosi di norma ad enti, societa' ed organismi cui la Regione a qualunque titolo partecipa. 2. Qualora per la costituzione dei gruppi di lavoro ci si avvalga di rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 23 e 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. La Giunta regionale definisce ed approva i programmi degli interventi ed i relativi gruppi di lavoro, nonche' gli eventuali disciplinari di incarico ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 45.