IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le disposizioni  di  cui  all'art.  45,  comma  3  della  legge
regionale  3  marzo  1994,  n.  10  debbono intendersi riferite ad un
contratto di lavoro autonomo con impegno esclusivo a favore dell'ente
al quale il  direttore  generale  e'  preposto,  eccezion  fatta  per
eventuali  attivita' professionali svolte al di fuori della provincia
territorialmente interessata sempreche' queste non siano in contrasto
con l'interesse dell'ente.
   Al termine "retribuzione" del comma 4 deve  intendersi  attribuito
il significato di emolumento non comprensivo dell'I.V.A.