IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 45, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 debbono intendersi riferite ad un contratto di lavoro autonomo con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale il direttore generale e' preposto, eccezion fatta per eventuali attivita' professionali svolte al di fuori della provincia territorialmente interessata sempreche' queste non siano in contrasto con l'interesse dell'ente. Al termine "retribuzione" del comma 4 deve intendersi attribuito il significato di emolumento non comprensivo dell'I.V.A.