IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 21 1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 21, dopo le parole "informazione, cultura e istruzione" sono aggiunte le seguenti "informatica; agricoltura e foreste". 2. Allo stesso comma 4, a ognuno dei punti a), b) e c) le parole "un elenco di almeno trenta nomi di persone" sono sostituite con le parole "un elenco, di norma di almeno trenta nomi, di persone".