IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77
 
come  modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n.
21
   1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre  1988,
n.  77,  come  modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio
1993, n. 21, dopo le parole "informazione, cultura e istruzione" sono
aggiunte le seguenti "informatica; agricoltura e foreste".
   2. Allo stesso comma 4, a ognuno dei punti a), b) e c)  le  parole
"un  elenco  di almeno trenta nomi di persone" sono sostituite con le
parole "un elenco, di norma di almeno trenta nomi, di persone".