IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Definizione del servizio
 
   1.  Gli  autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto
collettivo o individuale di persone, svolgendo altresi' una  funzione
complementare  e  integrativa  dei  trasporti  pubblici  di linea, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 1 della  legge  15  gennaio
1992, n. 21.
   2.  Gli  autoservizi  pubblici  non  di  linea sono costituiti dal
servizio di taxi e dal servizio di noleggio con  conducente,  di  cui
all'art.  1,  comma  2  della legge n. 21/1992 e cosi' come definiti,
rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.