IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Definizione del servizio 1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo altresi' una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 21/1992 e cosi' come definiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.