IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  assegnato,  ai  sensi  dell'art. 39 della legge
regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto  allo  studio  universitario)
all'Ente  per  il diritto allo studio universitario dalla data del 1›
gennaio 1993 ed il personale assunto dall'Ente stesso successivamente
alla  predetta  data,  e'  iscritto,  ai  fini  del  trattamento   di
quiescenza  e  di  previdenza,  alla  C.P.D.E.L.,  all'I.N.A.D.E.L. o
all'Ente di previdenza eventualmente subentrano ad essi in  forza  di
normativa nazionale. Per il personale, di cui all'art. 39 della legge
regionale 16/92, l'iscrizione decorre dal 1› gennaio 1993.
   2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario
sono  estese  le  disposizioni  in materia di quiescenza e previdenza
previste dalle norme vigenti per il personale regionale.
   3. Per la ricongiunzione presso gli Enti previdenziali, di cui  al
comma 1, dei periodi assicurativi del personale gia' dipendente dalla
disciolta opera dell'I.S.E.F., iscritto all'I.N.P.S., si applicano le
disposizioni  della  legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali).