IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale assegnato, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) all'Ente per il diritto allo studio universitario dalla data del 1 gennaio 1993 ed il personale assunto dall'Ente stesso successivamente alla predetta data, e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, alla C.P.D.E.L., all'I.N.A.D.E.L. o all'Ente di previdenza eventualmente subentrano ad essi in forza di normativa nazionale. Per il personale, di cui all'art. 39 della legge regionale 16/92, l'iscrizione decorre dal 1 gennaio 1993. 2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale. 3. Per la ricongiunzione presso gli Enti previdenziali, di cui al comma 1, dei periodi assicurativi del personale gia' dipendente dalla disciolta opera dell'I.S.E.F., iscritto all'I.N.P.S., si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali).