IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
   La Corte Costituzione con sentenza n. 61 del 10 febbraio  1994  si
e' pronunziata in merito.
   Il Consiglio Regionale ne ha autorizzato in data 12 aprile 1994 la
promulgazione,  dopo espletamento della procedura di cui all'articolo
86 del Regolamento del Consiglio Regionale.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine  della  tutela  preventiva  del  sistema  idrico  del
sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la
Regione  Piemonte,  in  coerenza  con  i  principi fondamentali della
vigente  normativa  statale,  con  la  presente  legge  disciplina  e
coordina  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle  funzioni, avute in
delega  dallo  Stato  a  norma  dell'articolo  90  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, riguardanti la
ricerca, l'estrazione  e  l'utilizzazione  delle  acque  sotterranee,
escluse  le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate
da leggi speciali.
   2. Per acque sotterranee  si  intendono  tutte  le  manifestazioni
della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello
sia   ipodermico   che   profondo,  ivi  comprese  le  manifestazioni
sorgentizie.
   3.  Rientrano  nelle  finalita'  della  presente  legge  tutte  le
iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a conseguire
il  riequilibrio  dei  prelievi  idrici  dalle  falde sotterranee con
priorita' dell'uso potabile rispetto agli altri usi.
   4.  Per  il  conseguimento  delle  suddette  finalita'  la Regione
Piemonte promuove la realizzazione di attivita' tecnico scientifico e
progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze
sistematiche delle acque  sotterranee  per  quanto  riguarda  sia  le
disponibilita'  che  gli  effetti  sulla  qualita'  e sulla quantita'
determinati dalle modalita' di prelievo ed uso. Assicura, inoltre, il
costante raccordo con gli  indirizzi  generali  della  programmazione
nazionale, e della pianificazione di bacino in attuazione della legge
18   maggio   1989,  n.  183,  promuove  e  partecipa  ad  iniziative
interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.