IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241), optano per il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza non viene erogata l'indennita' di carica, di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), con le decorrenze stabilite nel comma 2 del presente articolo. 2. L'opzione, di cui al comma 1, puo' essere esercitata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne da' immediata notizia all'amministrazione, cui il consigliere optante appartiene; ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se tale opzione e' effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla medesima data. 3. Con le stesse modalita', di cui al comma 2, i consiglieri modificano l'opzione esercitata.