IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71 del decreto
legislativo   3   febbraio    1993,    n.    29    (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 241), optano per il  trattamento  economico
dell'amministrazione  di  appartenenza non viene erogata l'indennita'
di carica, di cui all'art. 1 della legge regionale 13  ottobre  1972,
n. 10 e successive modificazioni e integrazioni (Determinazione delle
indennita'   spettanti   ai  membri  del  Consiglio  e  della  Giunta
regionale), con le decorrenze stabilite  nel  comma  2  del  presente
articolo.
   2.  L'opzione,  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere esercitata in
qualsiasi momento;  viene  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale,  che  ne da' immediata notizia all'amministrazione, cui il
consigliere optante appartiene; ha effetto dal primo giorno del  mese
successivo  a  quello  in  cui  la  comunicazione  del Presidente del
Consiglio    regionale    risulta    pervenuta    all'amministrazione
interessata.   Se   tale   opzione   e'   effettuata  all'atto  della
proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla medesima data.
   3. Con le stesse modalita', di  cui  al  comma  2,  i  consiglieri
modificano l'opzione esercitata.