IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In applicazione di quanto previsto al primo comma dell'art. 13
della legge regionale 21  settembre  1987,  n.  52  (Prima  legge  di
variazione  al  bilancio  di  previsione  per l'anno finanziario 1987
nonche' disposizioni finanziarie per gli anni 1987/1990)  la  Regione
e'  autorizzata  ad  estinguere  anticipatamente  i mutui contratti a
pareggio dei disavanzi degli anni dal 1982 al 1991,  per  un  importo
massimo di 300 miliardi di lire.
   2.  Per  far fronte all'onere che l'estinzione anticipata comporta
la Regione e' autorizzata ad assumere nuovi mutui per un  importo  in
linea capitale corrispondente al residuo debito dei mutui estinti.
   3. I mutui saranno stipulati ad un tasso non superiore a quello di
riferimento  per  i  mutui  (OO.PP.)  tempo  per tempo vigente, oneri
fiscali esclusi, e per una durata  massima  dell'ammortamento  di  15
anni.