IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In applicazione di quanto previsto al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 settembre 1987, n. 52 (Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 nonche' disposizioni finanziarie per gli anni 1987/1990) la Regione e' autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti a pareggio dei disavanzi degli anni dal 1982 al 1991, per un importo massimo di 300 miliardi di lire. 2. Per far fronte all'onere che l'estinzione anticipata comporta la Regione e' autorizzata ad assumere nuovi mutui per un importo in linea capitale corrispondente al residuo debito dei mutui estinti. 3. I mutui saranno stipulati ad un tasso non superiore a quello di riferimento per i mutui (OO.PP.) tempo per tempo vigente, oneri fiscali esclusi, e per una durata massima dell'ammortamento di 15 anni.