IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'ammodernamento tecnologico, alla qualificazione, all'incremento produttivo e occupazionale. 2. L'agevolazione prevista dalla presente legge non e' cumulabile, per le stesse iniziative, con altre agevolazioni previste da normative regionali, nazionali o comunitarie. 3. Le violazioni normative del contratto collettivo di lavoro e/o del regime fiscale da parte dell'azienda artigiana beneficiaria del finanziamento, accertate dalla Autorita' competenti, sono causa di esclusione o di decadimento dalle agevolazioni previste dalla presente legge e comportano la restituzione del finanziamento erogato rivalutato ai sensi di legge, cosi' come disposto al secondo comma dell'art. 7.