IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  Piemonte,  con  la  presente  legge,  promuove lo
sviluppo e la qualificazione del settore artigiano,  con  particolare
riferimento    alle    iniziative    finalizzate   all'ammodernamento
tecnologico,  alla  qualificazione,   all'incremento   produttivo   e
occupazionale.
   2. L'agevolazione prevista dalla presente legge non e' cumulabile,
per   le  stesse  iniziative,  con  altre  agevolazioni  previste  da
normative regionali, nazionali o comunitarie.
   3. Le violazioni normative del contratto collettivo di lavoro  e/o
del  regime  fiscale da parte dell'azienda artigiana beneficiaria del
finanziamento, accertate dalla Autorita' competenti,  sono  causa  di
esclusione   o  di  decadimento  dalle  agevolazioni  previste  dalla
presente legge e comportano la restituzione del finanziamento erogato
rivalutato ai sensi di legge, cosi' come disposto  al  secondo  comma
dell'art. 7.