L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo le parole "nonche' di sindaco o assessore di comune", sono aggiunte le seguenti: "con popolazione superiore a 28.500 abitanti". 2. L'art. 3, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e' abrogato.