(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 19 agosto 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 16 della legge regionale n. 16/1994 "Redazione dei programmi di viaggio" e' cosi' modificato: "Alla lettera e) del comma 1 le parole 'per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello stato di destinazione interessato' sono sostituite dalle parole 'per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort e la conformita' delle strutture alla regolamentazione dello stato di destinazione interessato'".