(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56
                         del 19 agosto 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  16  della  legge  regionale  n.  16/1994  "Redazione   dei
programmi di viaggio" e' cosi' modificato:
   "Alla  lettera  e)  del  comma  1  le  parole 'per quanto concerne
l'albergo o  alloggio,  dovranno  essere  indicate  l'ubicazione,  la
categoria,   l'autorizzazione   amministrativa  e  la  qualificazione
turistica in base alla regolamentazione dello stato  di  destinazione
interessato'  sono  sostituite  dalle  parole  'per  quanto  concerne
l'albergo  o  altro  tipo  di  alloggio,  dovranno  essere   indicati
l'ubicazione,  la  categoria o classificazione o livello di comfort e
la conformita' delle strutture alla regolamentazione dello  stato  di
destinazione interessato'".