IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Misure delle tariffe 1. La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane, attribuite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute nell'Allegato A alla presente legge. 2. La misura e le modalita' di applicazione delle tariffe minime per le autolinee attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell'art. 46, lettera a), del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 771, sono contenute nell'Allegato B alla presente legge. 3. La misura e le modalita' di applicazione delle tariffe minime differenziate per le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale, applicabili nei casi in cui sia stato introdotto il sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare, sono contenute nell'Allegato C alla presente legge. 4. La misura e le modalita' di applicazione delle tariffe minime per il trasporto di pacchi a mezzo autobus adibiti a trasporto pubblico di persone, sono contenute nell'Allegato D alla presente legge. 5. La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna sul lago Trasimeno e' contenuta nell'Allegato E alla presente legge.