IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Misure delle tariffe
 
   1. La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee
extraurbane, attribuite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R.
14  gennaio  1972,  n.  5  e  24  luglio 1977, n. 616, sono contenute
nell'Allegato A alla presente legge.
   2. La misura e le modalita' di applicazione delle  tariffe  minime
per  le  autolinee  attribuite  alla  competenza  comunale,  ai sensi
dell'art. 46, lettera a), del D.P.R. 26 giugno  1955,  n.  771,  sono
contenute nell'Allegato B alla presente legge.
   3.  La  misura e le modalita' di applicazione delle tariffe minime
differenziate per le autolinee attribuite alla  competenza  regionale
ed  alla  competenza  comunale, applicabili nei casi in cui sia stato
introdotto il sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica
a scalare, sono contenute nell'Allegato C alla presente legge.
   4. La misura e le modalita' di applicazione delle  tariffe  minime
per  il  trasporto  di  pacchi  a  mezzo  autobus adibiti a trasporto
pubblico di persone, sono contenute  nell'Allegato  D  alla  presente
legge.
   5.  La  misura  delle  tariffe  minime per le linee di navigazione
interna sul lago Trasimeno e' contenuta nell'Allegato E alla presente
legge.