IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10 - comma 6 in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria nell'ambito regionale con esclusione delle autostrade, strade statali e militari.