IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La  presente  legge  disciplina  le  funzioni  amministrative
attribuite alla Regione dal decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, art. 10 - comma 6 in materia di circolazione dei trasporti e dei
veicoli  eccezionali  sulla  rete  viaria  nell'ambito  regionale con
esclusione delle autostrade, strade statali e militari.