IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi piu' altri degli studi da parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. 2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso ad utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare: a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti, con particolare riferimento a quelli capaci e meritevoli, ancorche' privi o carenti di mezzi, agli studi universitari, per il raggiungimento dei piu' alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale; b) realizzando idonee attivita' di orientamento ed informazione volte ad assicurare il piu' stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro; c) affermando l'integrazione tra gli studenti e la comunita' locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria; d) sostenendo le possibilita' di formazione superiore derivanti dalle azioni della Comunita' europea e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee. 3. Nella realizzazione delle finalita' della presente legge, la Regione promuove la piu' ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse alla attuazione del diritto allo studio universitario ed in particolare con le Universita' degli studi presenti in Umbria anche mediante specifici accordi e convenzioni. 4. Le norme della presente legge danno attuazione agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, all'art. 8 dello Statuto regioanle ed alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390, con riferimento alla legge 22 dicembre 1979, n. 642 ed agli articoli 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.