IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  detta norme per la disciplina del diritto
allo studio universitario, al fine di  consentire  il  raggiungimento
dei  gradi  piu'  altri degli studi da parte dei capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi.
   2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema
integrato di interventi teso ad  utilizzare  anche  i  servizi  e  le
strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:
     a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti, con
particolare riferimento a quelli capaci e meritevoli, ancorche' privi
o  carenti  di  mezzi, agli studi universitari, per il raggiungimento
dei  piu'  alti  gradi  dell'istruzione,  della   ricerca   e   della
preparazione professionale;
     b)  realizzando idonee attivita' di orientamento ed informazione
volte ad assicurare  il  piu'  stretto  raccordo  tra  qualificazione
universitaria e mercato del lavoro;
     c)  affermando  l'integrazione  tra  gli studenti e la comunita'
locale,  anche  attraverso  interventi  volti   alla   qualificazione
dell'insieme della condizione universitaria;
     d)  sostenendo le possibilita' di formazione superiore derivanti
dalle azioni della Comunita' europea e ogni altra forma  di  scambio,
di   esperienze   culturali   e   scientifiche   con  le  istituzioni
universitarie europee.
   3. Nella realizzazione delle finalita' della  presente  legge,  la
Regione  promuove  la piu' ampia collaborazione con gli enti locali e
con le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie  connesse
alla   attuazione   del  diritto  allo  studio  universitario  ed  in
particolare con le Universita' degli studi presenti in  Umbria  anche
mediante specifici accordi e convenzioni.
   4. Le norme della presente legge danno attuazione agli articoli 3,
33  e  34  della  Costituzione, all'art. 8 dello Statuto regioanle ed
alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390, con riferimento alla legge 22
dicembre 1979, n. 642 ed agli articoli 42 e 44 del D.P.R.  24  luglio
1977, n. 616.