IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, nel quadro della normativa statale e comunitaria, fissa i criteri e le modalita' per limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti ai cantieri edili ed in particolare disciplina gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme statali di tutela della sicurezza dei lavoratori.