IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge,  nel  quadro  della  normativa  statale e
comunitaria, fissa i criteri e le modalita' per limitare i fattori di
rischio per la sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  addetti  ai
cantieri edili ed in particolare disciplina gli adempimenti necessari
per  il  rispetto  delle  norme statali di tutela della sicurezza dei
lavoratori.