IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art.  3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, e'
aggiunto il seguente:
 
                            "Art. 3-bis.
 
  1.  Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma
4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato
dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta,  dal  giorno
del  provvedimento  di  sospensione  e per la durata dello stesso, un
assegno pari all'indennita' di carica di cui  alla  lettera  c),  del
primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento.
   2.  Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento
di proscioglimento, e' corriposta una somma pari alla differenza  tra
l'indennita'  percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante
il periodo di sospensione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, 12 agosto 1994
 
                              CARNIERI