IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. 1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 - spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennita' di carica di cui alla lettera c), del primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento. 2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, e' corriposta una somma pari alla differenza tra l'indennita' percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, 12 agosto 1994 CARNIERI