IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'art.  2  della  legge  regionale  28  giugno  1982,  n.  16
(Costituzione della societa' finanziaria regionale  per  lo  sviluppo
economico  della  Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 1
della legge regionale 19  giugno  1984,  n.  24,  e'  sostituito  dal
seguente:
 
                              "Art. 2.
                           Oggetto sociale
 
   1.  La  societa'  ha  lo  scopo  di  concorrere, nel quadro di una
politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte
quelle attivita' o a porre in essere  tutti  quegli  interventi  che,
direttamente    ed    indirettamente,    favoriscano    lo   sviluppo
socioeconomico  della  Regione,  con   la   sola   esclusione   delle
assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione.
   2. Tali finalita' vengono perseguite, principalmente, con forme di
intervento   tendenti   a   favorire   la   nascita,   lo   sviluppo,
l'ammodernamento,   il   consolidamento   economico   e   la    mutua
collaborazione  di  imprese  di  piccole  e medie dimensioni con sede
legale e prevalente attivita' nel territorio regionale,  fatta  salva
la  deroga prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989,
n. 1.
   3. Ai fini della presente  legge,  l'attivita'  di  un'impresa  si
considera  prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui
siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti
fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella
amministrativa.
   4.  La  societa'  puo',  altresi',  effettuare,  direttamente   od
indirettamente,  consulenze  anche  in  materie  di  interesse  della
Regione autonoma Valle d'Aosta o  di  altro  ente  pubblico,  purche'
finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari.
   5.  La  societa'  determina,  con  deliberazione  del consiglio di
amministrazione,  i  parametri  di  identificazione  delle   imprese,
nonche' i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento".