IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Oggetto sociale 1. La societa' ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attivita' o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente ed indirettamente, favoriscano lo sviluppo socioeconomico della Regione, con la sola esclusione delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione. 2. Tali finalita' vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni con sede legale e prevalente attivita' nel territorio regionale, fatta salva la deroga prevista dall'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1. 3. Ai fini della presente legge, l'attivita' di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa. 4. La societa' puo', altresi', effettuare, direttamente od indirettamente, consulenze anche in materie di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta o di altro ente pubblico, purche' finalizzate al perfezionamento di interventi finanziari. 5. La societa' determina, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i parametri di identificazione delle imprese, nonche' i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento".