IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  il  conferimento   da   parte
dell'Amministrazione  regionale  di speciali incarichi professionali,
di consulenza, di studio, di progettazione  e  di  collaborazione  in
relazione  a particolari esigenze eccedenti le normali competenze del
personale dipendente ovvero in assenza di personale in  possesso  dei
requisiti  di  professionalita'  necessari  o  quando il medesimo sia
impegnato nella normale attivita' di  servizio,  a  soggetti  esterni
all'Amministrazione  stessa  ai  quali sia riconosciuta una specifica
competenza.
   2. L'espletamento dei compiti oggetto degli speciali incarichi  di
cui  alla  presente  legge dovra' consentire, oltre al raggiungimento
degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi,
anche  un  arricchimento  delle  capacita'  professionali   e   delle
conoscenze del personale regionale.
   3.  Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere conferiti a
soggetti  che  abbiano   un   interesse   confliggente   con   quello
dell'Amministrazione regionale.
   4.  Qualora un soggetto al quale sia conferito uno degli incarichi
di cui al comma 1 sia membro di un organo collegiale di cui  all'art.
l9  preposto a valutare l'oggetto dell'incarico stesso, tale soggetto
non partecipa alla riunione in cui si opera la valutazione.