IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione regionale di speciali incarichi professionali, di consulenza, di studio, di progettazione e di collaborazione in relazione a particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalita' necessari o quando il medesimo sia impegnato nella normale attivita' di servizio, a soggetti esterni all'Amministrazione stessa ai quali sia riconosciuta una specifica competenza. 2. L'espletamento dei compiti oggetto degli speciali incarichi di cui alla presente legge dovra' consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un arricchimento delle capacita' professionali e delle conoscenze del personale regionale. 3. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un interesse confliggente con quello dell'Amministrazione regionale. 4. Qualora un soggetto al quale sia conferito uno degli incarichi di cui al comma 1 sia membro di un organo collegiale di cui all'art. l9 preposto a valutare l'oggetto dell'incarico stesso, tale soggetto non partecipa alla riunione in cui si opera la valutazione.