IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione) e' sostituito dal seguente: "2. I membri designati debbono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, eleggibili a consiglieri comunali e iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".