IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1994, n.
24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unita' sanitaria  locale
della Valle d'Aosta: organi di gestione) e' sostituito dal seguente:
   "2.  I  membri  designati  debbono  essere  iscritti  nelle  liste
elettorali di un comune della Repubblica,  eleggibili  a  consiglieri
comunali  e  iscritti  nel  registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88  (Attuazione  della  direttiva  n.
84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili".