(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 41
                        del 7 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
   Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. E' autorizzata la concessione  di  contributi  una  tantum  per
consentire  alle  aziende  pubbliche  di  trasporto di persone di far
fronte all'onere derivante dal pagamento a favore dei  dipendenti  in
servizio  nel  1991  di  un  importo  pro-capite di L. 1.200.000, per
effetto  del  rinnovo  del  contratto  integrativo  aziendale   degli
autoferrotranvieri per il triennio 1991/1993.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, le aziende interessate sono
tenute  a  presentare,  entro quindici giorni dalla entrata in vigore
della  presente  legge,  un  elenco  nominativo  dei  dipendenti   in
servizio, con l'indicazione del periodo di effettivo servizio.
   3.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  ripartire l'importo
spettante  a  ciascuna  azienda  pubblica,  sulla   base   dei   dati
rispettivamente forniti.