(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 41 del 7 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' autorizzata la concessione di contributi una tantum per consentire alle aziende pubbliche di trasporto di persone di far fronte all'onere derivante dal pagamento a favore dei dipendenti in servizio nel 1991 di un importo pro-capite di L. 1.200.000, per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale degli autoferrotranvieri per il triennio 1991/1993. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le aziende interessate sono tenute a presentare, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco nominativo dei dipendenti in servizio, con l'indicazione del periodo di effettivo servizio. 3. La Giunta regionale e' autorizzata a ripartire l'importo spettante a ciascuna azienda pubblica, sulla base dei dati rispettivamente forniti.