IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le aziende di promozione turistica n. 1 e n.  2,  istituite  ai
sensi  dell'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, negli
ambiti territoriali corrispondenti di cui all'allegato A della  legge
medesima,  sono  unificate  nell'azienda di promozione turistica cosi
individuata "APT n. 1 Cortina,  Agordino,  Val  Zoldana,  Val  Boite,
Comelico e Sappada".
   2.  L'ambito  territoriale dell'azienda di promozione turistica di
cui al comma 1 comprende i Comuni  di:  Agordo,  Alleghe,  Cencenighe
Agordino,  Colle  Santa  Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La
Valle Agordina, Livinallongo del Col  di  Lana,  Rivamonte  Agordino,
Rocca   Pietore,  San  Tommaso  Agordino,  Selva  di  Cadore,  Taibon
Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di  Zoldo,  Zoldo
Alto,  Zoppe' di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito
di Cadore, Valle di Cadore,  Vodo  di  Cadore,  Cortina,  Auronzo  di
Cadore,  Calalzo  di  Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore,
Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore,
Danta di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo
Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada.
   3.  La  Giunta  regionale,  entro 15 giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  provvede   alla   nomina   del   commissario
straordinario  ai  sensi  e  per  gli effetti delll'articolo 29 della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13.
   4. Il termine di  180  giorni  di  cui  all'art.  27  della  legge
regionale  16  marzo  1994,  n.  13  decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.