IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2, istituite ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, negli ambiti territoriali corrispondenti di cui all'allegato A della legge medesima, sono unificate nell'azienda di promozione turistica cosi individuata "APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Comelico e Sappada". 2. L'ambito territoriale dell'azienda di promozione turistica di cui al comma 1 comprende i Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada. 3. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti delll'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13. 4. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 27 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.