IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 50 1. L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 50 (Disposizioni per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale) e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), provvede ad interventi programmatori, organizzativi ed economici-finanziari per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio- sanitario regionale). 2. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con provvedimenti della Giunta regionale, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con particolare riferimento alla potesta' di indirizzo tecnico, promozione e supporto spettanti alla Regione in forza della sopracitata legislazione statale". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 27 agosto 1994 VIERIN