IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  2  della  legge  costituzionale  26
febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle d'Aosta), la
Regione tutela il  patrimonio  faunistico  e  disciplina  l'attivita'
venatoria  tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo  venatorio),  alle  direttive  comunitarie  e  alle
convenzioni  internazionali,  nel  rispetto degli equilibri naturali;
essa pone  inoltre  particolare  riguardo  alla  conservazione  della
diversita'  delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica,
di  cui  all'art.  2,  ed  alla  salvaguardia  delle  specie  animali
minacciate d'estinzione.