IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. In attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attivita' venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversita' delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica, di cui all'art. 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate d'estinzione.