IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Collocamento in aspettativa 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con le modalita' previste dalla presente legge. 2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della convalida degli eletti, in sede di prima elezione, di surrogatiene o di conferimento della supplenza. Il Consiglio regionale da' immediata comunicazione della convalida degli eletti alle amministrazioni da cui essi dipendono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della convalida degli eletti e perdono effetto dalla data dell'annullamento dell'elezione, o dalla data in cui il consigliere cessa definitivamente, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.