IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Collocamento in aspettativa
 
   1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica
di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni,
ai  sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.
421), con le modalita' previste dalla presente legge.
   2.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
convalida degli eletti, in sede di prima elezione, di surrogatiene  o
di conferimento della supplenza. Il Consiglio regionale da' immediata
comunicazione  della  convalida  degli eletti alle amministrazioni da
cui essi dipendono, per l'adozione dei conseguenti  provvedimenti  di
aspettativa.   Tali   provvedimenti  retroagiscono  alla  data  della
convalida degli eletti e perdono effetto dalla data dell'annullamento
dell'elezione,  o  dalla   data   in   cui   il   consigliere   cessa
definitivamente, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.