(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
       della regione Valle d'Aosta n. 38 del 6 settembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                        G e n e r a l i t a'
 
   1. Le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono i  limiti
qualitativi  e  quantitativi  nel  rispetto  dei quali, ai fini della
tutela del paesaggio, i progetti  relativi  agli  interventi  di  cui
all'art.  3  della  legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai
Comuni della Valle d'Aosta in materia di tutela del  paesaggio)  sono
autorizzati  dal  Sindaco  ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge
medesima.
   2. I progetti relativi agli interventi di  cui  all'art.  3  della
legge  regionale  18/1994  che non rispettino i limiti richiamati nel
comma 1, nonche' ogni altro intervento che riguardi  beni  richiamati
nell'art.  6  della legge medesima sono sottoposti all'autorizzazione
della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.