(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 38 del 6 settembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. G e n e r a l i t a' 1. Le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono i limiti qualitativi e quantitativi nel rispetto dei quali, ai fini della tutela del paesaggio, i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio) sono autorizzati dal Sindaco ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge medesima. 2. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 18/1994 che non rispettino i limiti richiamati nel comma 1, nonche' ogni altro intervento che riguardi beni richiamati nell'art. 6 della legge medesima sono sottoposti all'autorizzazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.