(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 24 agosto 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Definizione e natura giuridica 1. L'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) e' azienda dotata di personalita' giuridica pubblica e caratterizzata da: a) autonomia organizzativa e gestionale intesa come capacita' di organizzare e utilizzare, nell'ambito dei criteri fissati a livello nazionale e regionale, le risorse umane, strumentali e strutturali in dotazione; b) autonomia amministrativa intesa come capacita' di assumerc decisioni in ordine alle modalita' di attuazione dei programmi; c) autonomia patrimoniale intesa come capacita' di essere proprietario di beni per il perseguimento dei propri scopi; d) autonomia contabile intesa come capacita' di gestire le risorse finanziarie disponibili attraverso propri bilanci; e) autonomia tecnica, intesa come capacita' di scelta delle modalita' tccnico-professionali ai fini di una maggior efficienza del servizio.