(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19
                         del 24 agosto 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                   Definizione e natura giuridica
 
   1.  L'Unita'  sanitaria  locale  (U.S.L.)  e'  azienda  dotata  di
personalita' giuridica pubblica e caratterizzata da:
     a) autonomia organizzativa e gestionale intesa come capacita' di
organizzare  e  utilizzare, nell'ambito dei criteri fissati a livello
nazionale e regionale, le risorse umane, strumentali e strutturali in
dotazione;
     b) autonomia amministrativa intesa come  capacita'  di  assumerc
decisioni in ordine alle modalita' di attuazione dei programmi;
     c)  autonomia  patrimoniale  intesa  come  capacita'  di  essere
proprietario di beni per il perseguimento dei propri scopi;
     d) autonomia contabile  intesa  come  capacita'  di  gestire  le
risorse finanziarie disponibili attraverso propri bilanci;
     e)  autonomia  tecnica,  intesa  come  capacita' di scelta delle
modalita' tccnico-professionali ai fini di una maggior efficienza del
servizio.