(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 31 del 2 agosto 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Proroga dei contratti
 
   1. I contratti a tempo determinato del personale assunto ai  sensi
dell'art.   3   della   legge  regionale  16  dicembre  1988,  n.  59
"Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale  di
lavoro dei dipendenti regionali 1985-1987 e modifiche all'ordinamento
del  personale  regionale" e assunto in servizio in regione alla data
di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236  "Conversione
in  legge con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
recante  interventi  urgenti  a  sostegno   dell'occupazione",   sono
prorogati  sino  alla data di entrata in vigore della legge regionale
di recepimento  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego" e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.