(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 2 agosto 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Proroga dei contratti 1. I contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 "Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985-1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale" e assunto in servizio in regione alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", sono prorogati sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.