IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. In deroga alle norme di salvaguardia previste dal piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Lambro, sono consentite solo ed esclusivamente le opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza necessarie per garantire la sicurezza dei piloti. Tali opere dovranno rispettare le prescrizioni della F.I.A. definite per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia del 1994. 2. La realizzazione di tali opere e' consentita anche in aree non oggetto della convenzione in atto tra i comuni di Milano e Monza e la S.I.A.S., purche' messe a disposizione della S.I.A.S. dai precitati comuni. 3. I relativi progetti sono approvati dalla giunta regionale dopo aver acquisito, ove richiesta, l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Monumentali in base alla legge n. 1089 del 1939 nonche' in seguito alle deliberazioni dei comuni di Monza e Milano in base al precedente comma, e, in quanto opere di interesse pubblico, tale approvazione ha valore sia di autorizzazione in deroga alle vigenti previsioni urbanistico-edilizie del comune di Monza, sia di autorizzazione paesaggistica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 e tiene luogo altresi' della autorizzazione di competenza del Presidente del Consorzio del Parco prevista dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.