IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  deroga  alle  norme  di  salvaguardia  previste  dal piano
territoriale di coordinamento del  Parco  Naturale  della  Valle  del
Lambro,   sono   consentite   solo  ed  esclusivamente  le  opere  di
adeguamento del  circuito  dell'Autodromo  di  Monza  necessarie  per
garantire  la sicurezza dei piloti. Tali opere dovranno rispettare le
prescrizioni della F.I.A. definite per lo svolgimento del Gran Premio
d'Italia del 1994.
   2. La realizzazione di tali opere e' consentita anche in aree  non
oggetto della convenzione in atto tra i comuni di Milano e Monza e la
S.I.A.S.,  purche'  messe a disposizione della S.I.A.S. dai precitati
comuni.
   3. I relativi progetti sono approvati dalla giunta regionale  dopo
aver  acquisito, ove richiesta, l'autorizzazione della Soprintendenza
ai Beni Monumentali in base alla legge n. 1089 del  1939  nonche'  in
seguito  alle  deliberazioni  dei comuni di Monza e Milano in base al
precedente  comma,  e,  in  quanto  opere di interesse pubblico, tale
approvazione ha valore sia di autorizzazione in deroga  alle  vigenti
previsioni   urbanistico-edilizie   del   comune  di  Monza,  sia  di
autorizzazione paesaggistica di cui alle leggi  29  giugno  1939,  n.
1497   e  8  agosto  1985,  n.  431  e  tiene  luogo  altresi'  della
autorizzazione di competenza del Presidente del Consorzio  del  Parco
prevista dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.