IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' della legge 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonche' alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale". 2. Nei successivi articoli della presente legge le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.