IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Al  fine  di  garantire la sicurezza della navigazione e della
balneazione,   la   salvaguardia   dell'ambiente   naturale   e    il
miglioramento  dello  sviluppo  turistico, le funzioni amministrative
relative al demanio lacuale, incluso quello  portuale,  nonche'  alla
navigazione  sul  lago  di Garda sono disciplinate in modo uniforme a
livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione  Veneto  e
dalla  Provincia  autonoma  di Trento, in applicazione degli articoli
59, 97 e 98 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1977,  n.  616 concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382" e dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19  novembre  1987, n. 527 concernente
"Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige   in   materia   di  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse
provinciale".
   2.  Nei  successivi  articoli  della  presente  legge  le  regioni
Lombardia  e  Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate,
salvo diversa denominazione per specifiche  ragioni,  come  gli  enti
preposti.